lunedì 24 ottobre 2011

Mozione sul Testamento biologico. Un segno di attenzione verso le persone nel fine vita anche in Municipio

Torna domani in consiglio comunale la mozione da me presentata sul testamento biologico.

Dopo vari rinvii è venuto il tempo anche per il nostro comune di dare un segnale alle persone nell'eventualità in cui dovessero trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.

Se mai una malalegge dovese anche passare in parlamento , grazie alla neonata lega dei comuni per la difesa delle Dat, si potrà far sentire forte la nostra voce affinché le persone possano scegliere se rimanere alimentate o finire la propria vita in modo degno e consapevole come sancito anche dalla nostra Costituzione all'articolo 32

Ecco il testo integrale della mozione.

Egr. Presidente del Consiglio
Premesso che:
. l’articolo 32, comma 2, della Costituzione stabilisce che la legge in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, cosicché neanche il Parlamento all’unanimità potrebbe imporre a qualcuno qualcosa che violi il rispetto della sua persona;
. l’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica;
. l’articolo 1 della legge n. 180 del 1978 stabilisce che i trattamenti sanitari qualora obbligatori possono essere disposti solo nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione;
- la Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina, Oviedo 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, stabilisce all’articolo 9 che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell‘intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione “;
- il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che dopo aver precisato all’articolo 16 che “il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...”, all’articolo 35 afferma che “il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. (...) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”;
- lo stesso Codice di Deontologia Medica, che all’articolo 38, afferma che “il medico deve attenersi (...) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi (...). Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”.
. nel caso del diritto alla salute o di altri diritti essenziali di pari rango a causa del loro carattere essenziale di inerenza alla persona che essi rivestono, la rilevanza centrale del principio di autodeterminazione vale a qualificarli come veri e proprio diritti di libertà. Ne discende che ogni soggetto leso nella sua integrità psico-fisica non ha solo il diritto di essere curato, ma vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi o quale rifiutare;
. ogni individuo ha il diritto di rifiutare e non essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, essendo questo diritto fondato sulla disponibilità del bene salute da parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria;
. la Corte costituzionale, nella sentenza numero 438 del 2008, ha affermato che il diritto del paziente al consenso informato è sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello alla salute e quello all’autodeterminazione, al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, contestualmente, la sua stessa libertà personale conformemente all’art. 32, comma 2, della Costituzione;
. la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 21748 del 2007, ha stabilito che alimentazione ed idratazione sono senza dubbio trattamenti medici e, quindi, come tali rinunciabili;
. i pazienti che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare non devono, in ogni caso, essere discriminati rispetto ai pazienti in grado di esprimere il proprio consenso pertanto, qualora sia possibile ricostruire la loro volontà espressa quando ancora erano in grado di farlo, questa deve essere rispettata al fine di evitare nei loro confronti la pratica di determinate cure mediche che essi rifiutano;
considerato che:
. non esiste nell’ordinamento italiano un vuoto normativo relativo al diritto della persona di indicare i trattamenti sanitari ai quali voglia essere sottoposto e quelli che invece rifiuti, in quanto inerendo il rifiuto di cura ai diritti fondamentali della persona, come quello all’autodeterminazione, non c’è bisogno di riaffermarlo con una legge;
. il potere politico e quello legislativo non possono prevaricare la coscienza personale e operare in modo tale da sostituirsi alle decisioni libere e consapevoli dell’interessato, mentre devono intervenire al fine di favorire e assicurare il rispetto di tali libere decisioni;
considerato inoltre che:
. la legge stabilisce che la funzione di certezza circa la provenienza di dichiarazioni private può essere assicurata da pubblici ufficiali cui è affidato il potere di autenticare legalmente la sottoscrizione altrui previo accertamento dell’identità del dichiarante;
. tale funzione può essere svolta anche presso gli uffici municipali;
- in qualsiasi momento il dichiarante può cambiare, variare o eliminare la propria dichiarazione.

Tutto ciò premesso,
I sottoscritti consiglieri chiedono che il Consiglio comunale dia mandato alla Giunta comunale e al Sindaco

- di istituire un Registro che raccolga le attestazioni dei soggetti residenti che hanno redatto le proprie dichiarazioni anticipate di volontà con l'indicazione dell'avvenuta redazione di tali dichiarazioni e del luogo o dei soggetti presso cui sono conservate (notaio/fiduciario/altro depositario) al fine di garantirne la certezza della data di presentazione e della fonte di provenienza.

- Il Registro costituisce una semplice raccolta di dichiarazioni dei soggetti residenti rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestanti l’avvenuta redazione della dichiarazione di fine vita, il luogo o il/i soggetto/i presso cui è conservato il documento nonché il/i soggetti fiduciari, al solo fine di fornire, nei limiti delle competenze dell’Ente Locale, una forma di documentazione della data di presentazione e della fonte di provenienza, senza la materiale raccolta dei “testamenti”.

- di disciplinare ogni altro aspetto necessario per dare attuazione a quanto disposto con la presente mozione

- inviare una nota al Parlamento Italiano che chieda di rispettare l’articolo 32 della Costituzione e di quanto sopra premesso e il principio di autodeterminazione delle coscienza personale.

- dare comunicazione ai cittadini attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali e non dell’avvenuta istituzione del Registro.

- di aderire alla Lega degli enti locali per il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (dat)», per tutelare le «dat» espresse dai cittadini nei municipi e far sì che abbiano valore giuridico, anche nel caso fosse approvato l' attuale Ddl sul testamento biologico in discussione al Senato

Claudio Gargantini - Consigliere comunale indipendente

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