giovedì 3 marzo 2011

Mozione sul Testamento biologico presentata in Consiglio Comunale

Ecco il testo della mozione da me presentata nel consiglio comunale del 1 marzo che verrà discussa nella prossima seduta.

Mozione per il Testamento biologico
Egr. Presidente del Consiglio
Premesso che:
. l’articolo 32, comma 2, della Costituzione stabilisce che la legge in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, cosicché neanche il Parlamento all’unanimità potrebbe imporre a qualcuno qualcosa che violi il rispetto della sua persona;
. l’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica;
. l’articolo 1 della legge n. 180 del 1978 stabilisce che i trattamenti sanitari qualora obbligatori possono essere disposti solo nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione;
. nel caso del diritto alla salute o di altri diritti essenziali di pari rango a causa del loro carattere essenziale di inerenza alla persona che essi rivestono, la rilevanza centrale del principio di autodeterminazione vale a qualificarli come veri e proprio diritti di libertà. Ne discende che ogni soggetto leso nella sua integrità psico-fisica non ha solo il diritto di essere curato, ma vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi o quale rifiutare;
. ogni individuo ha il diritto di rifiutare e non essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, essendo questo diritto fondato sulla disponibilità del bene salute da parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria;
. la Corte costituzionale, nella sentenza numero 438 del 2008, ha affermato che il diritto del paziente al consenso informato è sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello alla salute e quello all’autodeterminazione, al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, contestualmente, la sua stessa libertà personale conformemente all’art. 32, comma 2, della Costituzione;
. la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 21748 del 2007, ha stabilito che alimentazione ed idratazione sono senza dubbio trattamenti medici e, quindi, come tali rinunciabili;
. i pazienti che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare non devono, in ogni caso, essere discriminati rispetto ai pazienti in grado di esprimere il proprio consenso pertanto, qualora sia possibile ricostruire la loro volontà espressa quando ancora erano in grado di farlo, questa deve essere rispettata al fine di evitare nei loro confronti la pratica di determinate cure mediche che essi rifiutano;

considerato che:
. non esiste nell’ordinamento italiano un vuoto normativo relativo al diritto della persona di indicare i trattamenti sanitari ai quali voglia essere sottoposto e quelli che invece rifiuti, in quanto inerendo il rifiuto di cura ai diritti fondamentali della persona, come quello all’autodeterminazione, non c’è bisogno di riaffermarlo con una legge;
. il potere politico e quello legislativo non possono prevaricare la coscienza personale e operare in modo tale da sostituirsi alle decisioni libere e consapevoli dell’interessato, mentre devono intervenire al fine di favorire e assicurare il rispetto di tali libere decisioni;

considerato inoltre che:
. la legge stabilisce che la funzione di certezza circa la provenienza di dichiarazioni private può essere assicurata da pubblici ufficiali cui è affidato il potere di autenticare legalmente la sottoscrizione altrui previo accertamento dell’identità del dichiarante;
. tale funzione può essere svolta anche presso gli uffici municipali;
- in qualsiasi momento il dichiarante può cambiare, variare o eliminare la propria dichiarazione.

Tutto ciò premesso,
I sottoscritti consiglieri chiedono che il Consiglio comunale dia mandato alla Giunta comunale e al Sindaco di
.disporre la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario definite comunemente “direttive anticipate”, “testamento di vita” o “testamento biologico” presso gli uffici comunali, dichiarazione che potrà essere variata o invalidata in qualsiasi momento dall’interessato.
. disciplini ogni altro aspetto necessario per la migliore attuazione di quanto disposto nella presente mozione.
.inviare una nota al Parlamento Italiano che chieda di rispettare l’articolo 32 della Costituzione e di quanto sopra premesso e il principio di autodeterminazione delle coscienza personale.

Claudio Gargantini - Consigliere comunale indipendente

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